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Siamo un team specialistico nell'area Revisione, Controllo e gestione dei Rischi, con esperienza pluriennale di Revisione legale.logo.jpg (32 KB)

Da oltre 20 anni collaboriamo allo sviluppo di supporti informatici dell'area Revisione e Controllo che applicano i corretti principi contabili e statuiti principi di revisione.

La nostra mission è il perseguimento dell'efficacia/efficienza professionale e la salvaguardia dell'operato del professionista al fine di non incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o patrimoniali.

Abbiamo quindi trasfuso la nostra esperienza nei supporti operativi conformi al quadro normativo vigente per semplificare e supportare l'attività del professionista d'impresa.

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le informazioni di cui all’art. 123-bis, co. 1, lettere c), d), f), l) e m), e di cui al co. 2, lettera b) del medesimo articolo, del D.Lgs. 58/98.

Informazioni finanziarie e non finanziarie (diverse dal bilancio e dalla relativa relazione di revisione) incluse per legge, per regolamento o per consuetudine in un documento che contiene il bilancio oggetto di revisione contabile e la relativa relazione di revisione.

Un errore o una deviazione che, in modo dimostrabile, non è rappresentativo di errori o deviazioni in una popolazione.

La misura della qualità degli elementi probativi, cioè, la loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore.

Quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame. Gli aspetti chiave della revisione sono scelti tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance. I più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frodi, sono inclusi tra gli aspetti chiave della revisione, in accordo con quanto previsto dall’art. 10, par. 2, lettera c), del Regolamento (UE) 537/14.

Attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi.

Una dichiarazione scritta della direzione fornita al revisore per confermare determinati aspetti ovvero supportare altri elementi probativi. In questo contesto le attestazioni scritte non includono il bilancio, le asserzioni in esso contenute, o i libri e le registrazioni di supporto.

Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al periodo amministrativo precedente sono inclusi per fini comparativi con il bilancio del periodo amministrativo in esame ma che, se sottoposte a revisione, sono menzionate nel giudizio del revisore. Il livello delle informazioni incluse in tale bilancio comparativo è comparabile a quello del bilancio del periodo amministrativo in esame.

Il bilancio che include le informazioni finanziarie di più di una componente. Il termine “bilancio del gruppo” fa riferimento anche al bilancio aggregato che raggruppa le informazioni finanziarie predisposte dalle componenti che non hanno una controllante ma sono sottoposte al comune controllo.

Bilancio redatto in conformità a un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale.

Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi specifici.

Una rappresentazione strutturata dell’informativa finanziaria storica, incluse le note relative, destinata a comunicare le risorse economiche e le obbligazioni di un’impresa ad una data di riferimento ovvero le loro variazioni in un determinato periodo di tempo in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria. Le note relative comprendono solitamente una sintesi dei principi contabili significativi e altre informazioni esplicative. Il termine “bilancio” generalmente fa riferimento al bilancio come definito dalle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ma può anche riferirsi a un singolo prospetto di bilancio.

L’applicazione delle procedure di revisione su una percentuale inferiore al 100% degli elementi che costituiscono una popolazione rilevante ai fini della revisione contabile, in modo che tutte le unità di campionamento abbiano una possibilità di essere selezionate così da fornire al revisore elementi ragionevoli in base ai quali trarre le proprie conclusioni sull’intera popolazione.

Un approccio di campionamento con le seguenti caratteristiche:a. selezione casuale degli elementi del campione;b.utilizzo del calcolo delle probabilità per valutare i risultati del campione, ivi inclusa la determinazione del rischio di campionamento.Un approccio di campionamento che non abbia le caratteristiche evidenziate ai precedenti punti a) e b) è considerato un campionamento non statistico

Una carenza esiste quando:a.un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale da non consentire la prevenzione, o l’individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di errori nel bilancio; ovverob. non esiste un controllo necessario per prevenire, ovvero per individuare e correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.

Una carenza, o una combinazione di carenze nel controllo interno che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all’attenzione dei responsabili delle attività di governance.

Capacità, conoscenze ed esperienza relative ad un particolare settore.

Una componente individuata dal team di revisione del bilancio del gruppo che: i) sia individualmente significativa sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario ai fini del bilancio del gruppo; ovvero ii) è probabile che includa rischi 3 significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo, a motivo della sua specifica natura o delle sue specifiche circostanze.

Un’impresa o un’attività per la quale la direzione del gruppo o della componente redige le informazioni finanziarie che devono essere incluse nel bilancio del gruppo.

L’utilizzo da parte della direzione di un quadro normativo sull’informazione finanziaria accettabile per la redazione del bilancio e la condivisione da parte della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di governance del “presupposto per lo svolgimento della revisione contabile” (1).(1) Si veda anche la successiva definizione di “Presupposto per lo svolgimento della revisione contabile, relativo alle responsabilità della direzione e, ove appropriato,dei responsabili delle attività di governance”.

Elemento probativo acquisito come una risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato.

L’insieme delle rilevazioni sistematiche di una impresa che permettono di realizzare gli obiettivi:i. di una corretta rappresentazione di tutti gli eventi di gestione nelle scritture contabili (ad esempio vendite, acquisti, incassi da clienti, pagamenti a fornitori, ecc.), eii. della predisposizione del bilancio e di eventuali altre situazioni contabili intermedie, incluse le necessarie scritture connesse alla predisposizione di tali situazioni contabili

I controlli sull’informativa finanziaria del gruppo configurati, attuati e mantenuti dalla direzione del gruppo.

Controlli che il fornitore, nel configurare i propri servizi, presume saranno messi in atto dalle imprese utilizzatrici e che, se necessario al conseguimento degli obiettivi del controllo, sono identificati nella descrizione del proprio sistema.

Il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il termine “controlli” si riferisce a qualsiasi aspetto di una o più componenti del controllo interno.

La data apposta dal revisore sulla relazione di revisione sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 (2).(2) Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700,“Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”.

(nell’ambito del principio ISQC Italia 1) - La data scelta per emettere la relazione.

La data in cui il bilancio oggetto di revisione contabile, accompagnato dalla relazione di revisione, è stato approvato da coloro che ne hanno ufficialmente l’autorità.

La data in cui tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati predisposti e coloro che ne hanno ufficialmente l’autorità hanno dichiarato di assumersi la responsabilità di quel bilancio.

La data di chiusura del periodo amministrativo cui fa riferimento il bilancio.

Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al periodo amministrativo precedente sono inclusi come parte integrante del bilancio del periodo amministrativo in esame e sono destinati ad essere letti unicamente in relazione agli importi e alle altre informazioni relativi al periodo amministrativo in esame (definiti come “dati del periodo amministrativo in esame”). Il livello di dettaglio con cui sono presentati gli importi e le informazioni corrispondenti dipende principalmente dalla loro rilevanza rispetto ai dati del periodo amministrativo in esame.

La direzione responsabile della redazione del bilancio del gruppo.

La direzione responsabile della redazione delle informazioni finanziarie relative ad una componente.

La persona (o le persone) con responsabilità per la gestione dell’attività dell’impresa. Per alcune imprese in alcuni ordinamenti giuridici, la direzione comprende alcuni o tutti i responsabili delle attività di governance come, ad esempio, membri con incarichi esecutivi di un organo di governo o un proprietario-amministratore.

L’evidenza documentale delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi pertinenti acquisiti e delle conclusioni raggiunte dal revisore (talvolta è utilizzato anche il termine “carte di lavoro”).

L’evidenza documentale del lavoro svolto, dei risultati ottenuti e delle conclusioni raggiunte (talvolta è utilizzata l’espressione “carte di lavoro”).

Una risposta che indica una differenza tra le informazioni per le quali è stata richiesta conferma, o contenute nelle registrazioni dell’impresa, e quelle fornite dal soggetto circolarizzato.

Le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni. (Si veda Sufficienza degli elementi probativi e Appropriatezza degli elementi probativi).

Sono Enti di Interesse Pubblico (EIP), ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 39/10:a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;b) le banche;c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

Sono Enti Sottoposti a Regime Intermedio (ESRI), ai sensi dell’art. 19-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 39/10:a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;b) le società di gestione dei mercati regolamentati;c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;e) le società di intermediazione mobiliare;f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;i) gli istituti di moneta elettronica;j) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

Un importo monetario stabilito dal revisore rispetto al quale egli cerca di acquisire un appropriato livello di sicurezza sul fatto che tale importo stabilito dal revisore non sia superato dall’errore effettivo nella popolazione.

Altre informazioni che non sono riferite al contenuto del bilancio oggetto di revisione, formulate o rappresentate in modo non corretto. Un errore significativo nella rappresentazione dei fatti può inficiare la credibilità del documento che contiene il bilancio oggetto di revisione contabile.

la presenza di informazioni ritenute dal revisore non correttamente rappresentate in quanto formulate in modo contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze e alla comprensione dell’impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio; tale fattispecie è diversa dalla incoerenza e dalla mancanza di conformità come definite nel presente Glossario.

un errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.

Una differenza tra l’importo, la classificazione, la presentazione o l’informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l’importo, la classificazione, la presentazione o l’informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali o da frodi. Laddove il revisore esprima un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia rappresentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, gli errori comprendono anche quelle rettifiche a importi, classificazioni, presentazioni o informative che, a giudizio del revisore, sono necessarie affinché il bilancio sia rappresentato correttamente in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta.

Errori che il revisore ha complessivamente identificato nel corso della revisione contabile e che non sono stati corretti.

Una persona o un’organizzazione in possesso di competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dal revisore per assisterlo nell’acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. L’esperto del revisore può essere un esperto interno (che è un partner o un membro del personale professionale, incluso il personale a tempo determinato, del soggetto incaricato della revisione o di altro soggetto appartenente alla rete), ovvero un esperto esterno.

Una persona o un’organizzazione in possesso di competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dall’impresa per assisterla nella redazione del bilancio.

Gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione e i fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione.

Fascicolo che il soggetto incaricato della revisione deve creare, ai sensi dell’art. 10-quater, co.7, del D.Lgs. 39/10, per ogni revisione legale. Tale fascicolo di revisione corrisponde al file di revisione come definito nel presente Glossario.

Eventi o circostanze che indicano incentivi o pressioni a commettere frodi o che forniscono un’occasione per la commissione di frodi.

Uno o più raccoglitori, o altro tipo di supporto, in formato cartaceo ovvero elettronico, contenenti le evidenze documentali che comprendono la documentazione di revisione relativa ad uno specifico incarico.

Un’organizzazione terza (ovvero un settore di attività di tale organizzazione terza) che fornisca servizi ad imprese utilizzatrici, che siano parte dei sistemi informativi di tali imprese rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria.

Un atto intenzionalmente perpetrato con l’inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal personale dipendente o da terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti.

Un’attività di verifica e valutazione istituita o fornita come servizio all’impresa. Le sue funzioni comprendono, tra l’altro, l’esame, la valutazione ed il monitoraggio dell’adeguatezza e dell’efficacia del controllo interno.

Un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Il giudizio espresso a seguito della revisione del bilancio (si veda Giudizio con modifica e Giudizio senza modifica).

L’utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e dell’esperienza pertinenti, nel contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai principi etici, nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell’incarico di revisione.

Il giudizio espresso dal revisore laddove concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.(3)(3) I paragrafi 25-26 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, presentano le espressioni utilizzate per formulare tale giudizio rispettivamente nel caso di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione e di un quadro normativo basato sulla conformità.

Il giudizio espresso a seguito della revisione del bilancio del gruppo.

Un grado di deviazione dalle prescritte procedure di controllo interno stabilito dal revisore, rispetto al quale egli cerca di acquisire un appropriato livello di sicurezza sul fatto che tale grado di deviazione non sia superato dal grado di deviazione effettivo nella popolazione.

Tutte le componenti le cui informazioni finanziarie sono incluse nel bilancio del gruppo. Un gruppo ha sempre più di una componente.

Un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di un fornitore di servizi ed il cui bilancio sia oggetto di revisione contabile.

La suscettibilità di una stima contabile e della relativa informativa ad una intrinseca mancanza di precisione nella sua quantificazione.

Una incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.

Altre informazioni che contraddicono le informazioni contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile. Una incoerenza significativa può far sorgere dei dubbi sulle conclusioni di revisione tratte dagli elementi probativi acquisiti in precedenza ed, eventualmente, sugli elementi a supporto del giudizio del revisore sul bilancio.

Presenza di informazioni nella relazione sulla gestione e/o di alcune specifiche informazioni nella relazione sul governo societario, ove predisposta, che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile.

Informazioni espresse in termini finanziari relative ad una determinata impresa, derivanti principalmente dal sistema contabile dell’impresa, che riguardano eventi economici verificatisi in periodi amministrativi precedenti ovvero condizioni o circostanze di tipo economico presenti a date di riferimento passate.

Gli importi e le informazioni inclusi nel bilancio riguardanti uno o più periodi amministrativi precedenti in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

Una mancanza di neutralità da parte della direzione nella redazione delle informazioni.

I principi contabili internazionali emanati dall’International Accounting Standards Board.

Esame di registrazioni o di documenti, sia interni sia esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato, ovvero la verifica fisica di una attività.

In relazione agli incarichi di revisione completati, le procedure configurate per fornire l’evidenza del rispetto da parte dei team di revisione delle direttive e delle procedure di controllo della qualità stabilite dal soggetto incaricato della revisione.

In relazione agli incarichi completati, le procedure configurate per fornire l’evidenza del rispetto da parte dei team degli incarichi delle direttive e delle procedure di controllo della qualità stabilite dal soggetto abilitato.

Assenza, nella relazione sulla gestione di informazioni richieste dalle norme di legge e/o assenza, nella relazione sul governo societario, ove predisposta, di alcune specifiche informazioni richieste dalle norme di legge.

Il soggetto circolarizzato non ha risposto, ovvero non ha risposto in modo completo, ad una richiesta di conferma positiva, ovvero una richiesta di conferma restituita in quanto non recapitata.

Un processo che comporta un’analisi e una valutazione continue del sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione, compresa l’ispezione periodica di una selezione di incarichi completati, configurato per fornire una ragionevole sicurezza che il sistema di controllo della qualità operi in modo efficace.

Un processo che comporta un’analisi e una valutazione continue del sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato, compresa l’ispezione periodica di una selezione di incarichi completati, configurato per fornire una ragionevole sicurezza che il sistema di controllo della qualità operi in modo efficace.

Atti di tipo omissivo o commissivo, sia intenzionali sia involontari, compiuti dall’impresa, contrari alle leggi o ai regolamenti vigenti. Tali atti includono operazioni compiute dall’impresa, o in nome o per conto dell’impresa, dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione o dai dipendenti. La non conformità non include comportamenti non corretti personali (cioè non connessi alle attività dell’impresa), da parte dei responsabili delle attività di governance, della direzione o dei dipendenti dell’impresa.

Il quadro normativo adottato dagli amministratori che disciplina il contenuto della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, ove predisposta.

Un’operazione conclusa secondo termini e condizioni come quelle tra un compratore e un venditore disponibili a 9 concludere la transazione che non siano tra loro correlati e agiscano indipendentemente l’uno dall’altro, perseguendo ciascuno i propri interessi.

Un paragrafo inserito nella relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, è rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.

Una parte che sia:a) una parte correlata secondo la definizione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; ovverob) laddove il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile stabilisca, in merito alle parti correlate, disposizioni minime ovvero non ne preveda alcuna:i. una persona o un’impresa che abbia il controllo o eserciti un’influenza notevole sull’impresa che redige il bilancio, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari;ii. un’altra impresa sulla quale l’impresa che redige il bilancio abbia il controllo ovvero eserciti un’influenza notevole, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari; ovveroiii. un’altra impresa che sia sotto controllo comune con l’impresa che redige il bilancio avendo:a. un assetto proprietario di controllo comune;b. proprietari che siano familiari stretti; ovveroc. membri della direzione con responsabilità strategiche in comune. Tuttavia, imprese che siano sotto il comune controllo di uno Stato (ossia di un ente nazionale, regionale o locale) non sono considerate correlate a meno che siano impegnate insieme in operazioni significative o condividano risorse in misura significativa.

Il socio o qualsiasi altra persona che abbia l’autorità di impegnare la società di revisione o altra entità costituita da professionisti contabili relativamente allo svolgimento di un incarico di prestazione di servizi professionali.

Una persona esterna al soggetto incaricato della revisione con la competenza e le capacità di agire in qualità di responsabile dell’incarico, ad esempio un altro revisore legale, un partner di un’altra società di revisione, o un dipendente (con l’esperienza appropriata) di un organismo rappresentativo della professione contabile, i cui membri possono svolgere la revisione contabile, oppure un dipendente di un’organizzazione che fornisce servizi di controllo della qualità.

Una persona esterna al soggetto abilitato con la competenza e le capacità di agire in qualità di responsabile dell’incarico, ad esempio un altro revisore legale, un partner di un’altra società di revisione o un dipendente (con l’esperienza appropriata) di un organismo rappresentativo della professione contabile i cui membri possono svolgere revisioni contabili complete o limitate, o altri incarichi di assurance o servizi connessi, oppure un dipendente di un’organizzazione che fornisce servizi di controllo della qualità.

Dipendenti e collaboratori professionali diversi dal responsabile dell’incarico e da altri partner, inclusi gli eventuali esperti impiegati dal soggetto incaricato della revisione.

Dipendenti e collaboratori professionali, diversi dal responsabile dell’incarico e da altri partner, inclusi gli eventuali esperti impiegati dal soggetto abilitato.

Il revisore legale o i partner e il personale professionale.

Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli errori sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:a) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;b) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovveroc) con riferimento all’informativa di bilancio, assumono un’importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

L’insieme completo dei dati da cui è selezionato un campione e sul quale il revisore intende trarre le proprie conclusioni.

È il presupposto che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance abbiano riconosciuto e comprendano di avere le responsabilità di seguito indicate, fondamentali per lo svolgimento di una revisione contabile in conformità ai principi di revisione. Ovverosia la responsabilità:a) della redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria di riferimento, inclusa, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione;b) per quella parte del controllo interno che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance, ritiene necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;c) di fornire al revisore:i. accesso a tutte le informazioni di cui la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance sono a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;ii. ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere, ai fini della revisione, alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance;iii. la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito dell’impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.Nel caso di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, il suddetto punto a) può essere riformulato come “della redazione e della corretta rappresentazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria”, ovvero “della redazione di un bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria”. Per l’espressione “presupposto per lo svolgimento della revisione contabile, relativo alle responsabilità della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di governance” può anche essere utilizzato il termine “presupposto”.

Un incarico in cui:a) il bilancio del periodo amministrativo precedente non è stato oggetto di revisione contabile; ovverob) il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato oggetto di revisione contabile da parte di un altro revisore.

I principi etici a cui sono soggetti il team di revisione ed il responsabile del riesame della qualità dell’incarico.

I principi etici a cui sono soggetti il team dell’incarico ed il responsabile del riesame della qualità dell’incarico.

I principi di revisione internazionali (ISA Italia) e i principi etici applicabili.

Una procedura di revisione definita per valutare l’efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni.

Le valutazioni dell’informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura. Le procedure di analisi comparativa comprendono anche l’indagine, per quanto ritenuta necessaria, sulle fluttuazioni o sulle relazioni identificate che non sono coerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono dai valori attesi per un importo significativo.

Una procedura di revisione definita per individuare errori significativi a livello di asserzioni. Le procedure di validità comprendono:a) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, saldi contabili e informativa);b) procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità.

Le procedure di revisione svolte per acquisire una comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, al fine di identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni.

(Si veda Quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e Quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale).

(Si veda Quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e Quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale).

Il quadro normativo sull’informazione finanziaria adottato dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance, per la redazione del bilancio, che sia accettabile in considerazione della natura dell’impresa e dell’obiettivo del bilancio, ovvero che sia richiesto da leggi o regolamenti.Il termine “quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione” è utilizzato quando si fa riferimento ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del quadro normativo ed inoltre:a) riconosca esplicitamente o implicitamente che, per conseguire una corretta rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione fornisca informazioni ulteriori rispetto a quelle specificamente richieste dal quadro normativo di riferimento; ovverob) riconosca esplicitamente che, per conseguire una corretta rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione deroghi ad una disposizione del quadro normativo. Si presume che tali deroghe siano necessarie soltanto in circostanze estremamente rare.Il termine “quadro normativo basato sulla conformità” è utilizzato per fare riferimento ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del quadro normativo ma che non riconosca gli aspetti soprammenzionati ai punti a) o b).

Un quadro normativo sull’informazione finanziaria configurato al fine di soddisfare le comuni esigenze di informazione finanziaria di una vasta gamma di utilizzatori. Il quadro normativo sull’informazione finanziaria può essere un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione ovvero un quadro normativo basato sulla conformità. 12 Il termine “quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione” è utilizzato quando si fa riferimento ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del quadro normativo stesso ed inoltre:a) riconosca esplicitamente o implicitamente che, per conseguire una corretta rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione fornisca informazioni ulteriori rispetto a quelle specificatamente richieste dal quadro normativo di riferimento; ovverob) riconosca esplicitamente che per conseguire una corretta rappresentazione del bilancio, può essere necessario che la direzione deroghi ad una disposizione del quadro normativo. Si presume che tali deroghe siano necessarie soltanto in circostanze estremamente rare.Il termine “quadro normativo basato sulla conformità” è utilizzato per fare riferimento ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del quadro normativo ma che non riconosca gli aspetti soprammenzionati ai punti a) e b).(4).(4) Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 13 a).

Un quadro normativo sull’informazione finanziaria definito per soddisfare le esigenze di informazioni finanziarie di specifici utilizzatori. Il quadro normativo sull’informazione finanziaria può essere un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione ovvero un quadro normativo basato sulla conformità. (5)(5) Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 13 a).

Un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto.

Le registrazioni delle rilevazioni contabili di prima nota e le evidenze di supporto, quali gli assegni e l’evidenza di trasferimenti elettronici di fondi; le fatture; i contratti; la contabilità generale e sezionale, le scritture sul libro giornale ed altre rettifiche di bilancio che non sono riflesse in scritture contabili, le evidenze come fogli di lavoro e prospetti a supporto dell’allocazione di costi, conteggi, riconciliazioni e altre informazioni.

Una relazione che comprende:a) una descrizione predisposta dalla direzione del fornitore di servizi riguardante il suo sistema organizzativo, gli obiettivi di controllo e i relativi controlli configurati e messi in atto ad una data specifica;b) una relazione emessa dal revisore del fornitore di servizi con l’obiettivo di fornire una ragionevole sicurezza, che includa il proprio giudizio sulla descrizione del sistema organizzativo, degli obiettivi di controllo e dei relativi controlli del fornitore di servizi, nonché sull’idoneità della configurazione di tali controlli ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo prestabiliti.

Una relazione che comprende:a) una descrizione, predisposta dalla direzione del fornitore di servizi, riguardante il suo sistema organizzativo, gli obiettivi di controllo e i relativi controlli configurati e messi in atto ad una data specifica ovvero nel corso di un periodo prestabilito e, in alcuni casi, la loro efficacia operativa nel corso del periodo prestabilito;b) una relazione emessa dal revisore del fornitore di servizi con l’obiettivo di fornire una ragionevole sicurezza che includa:i. il proprio giudizio sulla descrizione del sistema organizzativo, degli obiettivi di controllo e dei relativi controlli del fornitore di servizi, nonché sull’idoneità della configurazione di tali controlli ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo prestabiliti e sulla loro efficacia operativa;ii. una descrizione delle procedure di conformità svolte dal revisore del fornitore di servizi ed i relativi risultati.(6) Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 402, “Considerazioni sulla revisionecontabile di un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi”.

Un partner, un’altra persona nell’ambito del soggetto incaricato della revisione, una persona esterna adeguatamente qualificata, ovvero un team composto da tali persone, non appartenenti al team di revisione, con l’esperienza e l’autorità sufficienti e appropriate per valutare obiettivamente i giudizi professionali significativi formulati dal team di revisione e le conclusioni da questo raggiunte nel predisporre la relazione di revisione.

Un partner, un’altra persona nell’ambito del soggetto abilitato alla revisione, una persona esterna adeguatamente qualificata, ovvero un team composto da tali persone, non appartenenti al team dell’incarico, con l’esperienza e l’autorità sufficienti e appropriate per valutare obiettivamente i giudizi professionali significativi formulati dal team dell’incarico e le conclusioni da questo raggiunte nel predisporre la relazione.

Il revisore legale, il partner o altra persona nell’ambito del soggetto incaricato della revisione, l’organo societario incaricato della revisione, che è responsabile dell’incarico di revisione e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa, e che, ove richiesto, dispone dell’appropriata autorizzazione conferita da un organismo professionale, di vigilanza o altro organismo previsto dalla legge.

Il revisore legale, il partner o altra persona fisica nell’ambito del soggetto incaricato della revisione contabile, responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa sul bilancio del gruppo. Laddove la revisione contabile del gruppo sia condotta da revisori incaricati congiuntamente, i responsabili della revisione ed i relativi team costituiscono nel loro insieme rispettivamente il responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo ed il team di revisione contabile del gruppo.

Il revisore legale, il partner o altra persona nell’ambito del soggetto abilitato, nonché l’organo societario incaricato della revisione, che è responsabile dell’incarico e del suo svolgimento, nonché della relazione emessa, e che, ove richiesto, dispone dell’appropriata autorizzazione conferita da un organismo professionale, di vigilanza o da altro organismo previsto dalla legge.

La persona o le persone responsabili della supervisione della direzione strategica dell’impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell’impresa. Tali responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell’informazione finanziaria. Per alcune imprese in alcuni ordinamenti giuridici, i responsabili delle attività di governance possono comprendere esponenti della direzione come, ad esempio, membri con incarichi esecutivi di un organo di governo di un’impresa del settore privato, o un proprietario-amministratore. (7)(7) Per la trattazione delle diverse strutture di governance, si vedanoi paragrafi A1-A8 del principio di revisione internazionale (ISA Italia)n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”.

La revisione del bilancio del gruppo.

Il revisore che, su incarico del fornitore di servizi, predispone una relazione di attendibilità sui controlli del fornitore dei servizi.

Un revisore che, sulla base di quanto indicato dal team di revisione contabile del gruppo, svolge il lavoro sulle informazioni finanziarie relative alla componente ai fini della revisione contabile del gruppo.

Un revisore che svolge la revisione contabile del bilancio dell’impresa utilizzatrice ed emette la relativa relazione di revisione.

Una persona (sia interna che esterna rispetto al soggetto incaricato della revisione) che abbia esperienza pratica di revisione ed una conoscenza ragionevole:a) dei processi di revisione;b) dei principi di revisione e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;c) del contesto economico in cui opera l’impresa;d) delle tematiche di revisione contabile e di informativa finanziaria relative al settore in cui opera l’impresa.

Il soggetto incaricato che ha svolto la revisione contabile del bilancio di un’impresa nel periodo amministrativo precedente e che è stato sostituito da quello attualmente in carica.

“Revisore” è utilizzato per fare riferimento alla persona o alle persone che svolgono la revisione contabile, solitamente il responsabile dell’incarico o altri membri del team di revisione, ovvero, quando applicabile, al soggetto incaricato della revisione. Laddove un principio di revisione indichi esplicitamente che una regola o una responsabilità sia adempiuta dal responsabile dell’incarico, il termine “responsabile dell’incarico” è utilizzato in luogo di quello di “revisore”.

I soggetti che svolgono le attività proprie della funzione di revisione interna. I revisori interni possono appartenere ad un dipartimento di revisione interna o ad una funzione equivalente.

Un paragrafo inserito nella relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, riveste un’importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

Una richiesta al soggetto circolarizzato di rispondere direttamente al revisore soltanto qualora esso sia in disaccordo con le informazioni fornite nella richiesta.

Una richiesta al soggetto circolarizzato di rispondere direttamente al revisore indicando se esso sia in accordo o in disaccordo con le informazioni contenute nella richiesta, ovvero fornendo le informazioni richieste.

Un processo configurato per fornire, alla data della relazione di revisione o prima di essa, una valutazione obiettiva dei giudizi professionali significativi formulati dal team di revisione e delle conclusioni da questo raggiunte nel predisporre la relazione di revisione. Il processo di riesame della qualità dell’incarico si applica alle revisioni contabili dei bilanci degli EIP e degli ESRI e agli altri incarichi di revisione contabile per i quali il soggetto incaricato della revisione abbia stabilito che tale riesame sia richiesto.

Un processo configurato per fornire, alla data della relazione o prima di essa, una valutazione obiettiva dei giudizi professionali significativi formulati dal team dell’incarico e delle conclusioni da questo raggiunte nel predisporre la relazione. Il processo di riesame della qualità dell’incarico si applica alle revisioni contabili dei bilanci delle società quotate e agli altri eventuali incarichi per i quali il soggetto abilitato alla revisione abbia stabilito che tale riesame è richiesto.

Un rischio derivante da condizioni, eventi, circostanze, azioni o inattività significative che potrebbero incidere sfavorevolmente sulla capacità dell’impresa di raggiungere i propri obiettivi e di realizzare le proprie strategie, ovvero un rischio derivante dalla definizione di obiettivi e strategie non appropriate.

Il rischio che le conclusioni del revisore, sulla base di un campione, possano essere diverse da quelle che si sarebbero raggiunte se l’intera popolazione fosse stata sottoposta alla stessa procedura di revisione. Il rischio di campionamento può portare a due tipologie di conclusioni errate:a) nel caso di una procedura di conformità, che i controlli siano più efficaci di quanto sono realmente, oppure, nel caso di una verifica di dettaglio, che non esista un errore significativo laddove, invece, esso è presente. Il revisore si preoccupa principalmente di questa tipologia di conclusione errata, poiché influenza l’efficacia della revisione contabile ed è più probabile che porti ad un giudizio di revisione inappropriato;b) nel caso di una procedura di conformità, che i controlli siano meno efficaci di quanto sono realmente, oppure, nel caso di una verifica di dettaglio, che esista un errore significativo laddove, invece, esso non è presente. Questa tipologia di conclusione errata incide sull’efficienza della revisione contabile in quanto spesso conduce allo svolgimento di lavoro aggiuntivo al fine di stabilire che le conclusioni inizialmente raggiunte non erano corrette.

Il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione contabile. Tale rischio è costituito da due componenti, di seguito descritte a livello di asserzioni:a) Rischio intrinseco (Inherent risk) – La possibilità che un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito.b) Rischio di controllo (Control risk) – Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell’impresa.

Il rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente o insieme ad altri errori.

Il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato. Il rischio di revisione dipende dai rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione.

Il rischio che il revisore giunga ad una conclusione errata per ragioni non connesse al rischio di campionamento.

Un rischio di errore significativo identificato e valutato che, a giudizio del revisore, richiede una speciale considerazione nella revisione.

Gli elementi informativi acquisiti dal revisore in esito alle specifiche procedure svolte nel corso di ciascuna verifica periodica, nonché, se riscontrate:i. carenze nelle procedure adottate dall’impresa per la regolare tenuta della contabilità sociale;ii. non conformità nell’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento. I risultati della verifica periodica possono inoltre includere errori nelle scritture contabili laddove riscontrati all’esito delle specifiche procedure svolte.

IIl valore monetario effettivo risultante dall’esito delle operazioni, eventi o condizioni sottostanti considerati per l’effettuazione della stima contabile.

I saldi contabili esistenti all’inizio del periodo amministrativo. I saldi di apertura si basano su quelli di chiusura del periodo amministrativo precedente e riflettono gli effetti di operazioni ed eventi dei periodi amministrativi precedenti nonché i principi contabili adottati nel periodo amministrativo precedente. I saldi di apertura comprendono, altresì, aspetti, esistenti all’inizio del periodo amministrativo in esame, che richiedono un’informativa in bilancio, quali le attività e le passività potenziali e gli impegni dell’impresa.

Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi.

L’importo o gli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso. Ove applicabile, la significatività operativa per la revisione si riferisce anche all’importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.

La significatività determinata dal team di revisione contabile del gruppo per una componente.

Le direttive e le procedure configurate, messe in atto e mantenute dal fornitore di servizi per prestare alle imprese utilizzatrici i servizi oggetto della relazione del revisore del fornitore di servizi.

Una società italiana emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione Europea.

Un revisore legale, come singolo professionista o come membro di un organo societario incaricato della revisione, una società di revisione legale o un’altra entità costituita da professionisti contabili abilitati alla revisione.

Un revisore legale, una società di revisione legale, o altro soggetto o entità, che appartiene alla stessa rete del soggetto incaricato della revisione.

Un revisore legale, una società di revisione legale o altro soggetto o entità, che appartiene alla stessa rete del soggetto abilitato.

Un revisore legale, una società di revisione legale, un organo societario, o un’altra entità costituiti da professionisti contabili abilitati alla revisione.

Un valore monetario approssimato per il quale non esiste un metodo di quantificazione preciso. Tale termine è utilizzato per un importo quantificato al fair value laddove vi sia incertezza nella stima, nonché per altri importi che richiedono una stima. Laddove il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540 (8) si occupa soltanto delle stime contabili che implicano una quantificazione del fair value, viene utilizzata l’espressione “stime contabili del fair value”.(8) Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540, “Revisione delle stimecontabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa”.

Rispettivamente, il valore, o l’intervallo di valori, derivanti dagli elementi probativi, da utilizzare nella valutazione della stima puntuale della direzione.

Il valore scelto dalla direzione per la rilevazione o l’informativa in bilancio di una stima contabile.

Il processo attraverso il quale una popolazione viene suddivisa in sotto popolazioni, ciascuna delle quali rappresenta un gruppo di unità di campionamento con caratteristiche analoghe (spesso valori monetari).

Un fornitore di servizi utilizzato da un altro fornitore per svolgere alcuni dei servizi prestati a imprese utilizzatrici, che siano parte dei sistemi informativi di tali imprese rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria.

La misura della quantità degli elementi probativi. La quantità necessaria di elementi probativi è influenzata dalla valutazione effettuata da parte del revisore dei rischi di errori significativi e anche dalla qualità degli elementi stessi.

Il responsabile dell’incarico, i partner e il personale professionale che partecipano allo svolgimento dell’incarico, e le persone eventualmente impiegate dal soggetto abilitato alla revisione ovvero da un altro soggetto appartenente alla rete, che svolgono procedure relative all’incarico. È escluso l’esperto esterno del revisore scelto dal soggetto abilitato alla revisione o da un altro soggetto appartenente alla rete.

Il responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo, i partner ed il personale professionale che stabiliscono la strategia generale della revisione del bilancio del gruppo, comunicano con i revisori delle componenti, svolgono il lavoro sul processo di consolidamento e valutano le conclusioni di revisione tratte dagli elementi probativi come base per la formazione del giudizio sul bilancio del gruppo.

Il responsabile dell’incarico, i partner e il personale professionale che partecipano allo svolgimento dell’incarico, e le persone eventualmente impiegate dal soggetto incaricato della revisione, ovvero da un altro soggetto appartenente alla rete, che svolgono procedure di revisione relative all’incarico. È escluso l’esperto esterno del revisore scelto dal soggetto incaricato della revisione o da un altro soggetto appartenente alla rete. (9) Il termine “team di revisione” esclude inoltre le persone nell’ambito della funzione di revisione interna dell’impresa che forniscono assistenza diretta nel corso dell’incarico di revisione.(9) Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 620, “Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore”, paragrafo 6 a), fornisce la definizione di “esperto del revisore”.

I singoli elementi che costituiscono una popolazione.

Ciascuna verifica svolta nel corso dell’esercizio ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale.

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